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Dal 1918 il Tribunale federale ha sviluppato la propria giurisprudenza sulla base di una concezione restrittiva dell’immunità dello Stato, in virtù della quale quest’ultima non è assoluta. Il Tribunale federale ha chiarito, infatti, le condizioni in cui uno Stato estero può essere chiamato a comparire di fronte a un tribunale svizzero (immunità di giurisdizione). Ha inoltre precisato i casi in cui la Svizzera può applicare misure coercitive nei confronti di uno Stato estero (immunità di esecuzione). Ha adottato la distinzione tra gli atti dello Stato estero compiuti nell’esercizio delle prerogative del potere pubblico («acta iure imperii») e quelli compiuti in qualità di soggetto del diritto privato, alla stregua di un privato cittadino («acta iure gestionis»).
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